indagini penali difensive (Artt. 327 bis e 391 bis C.P.P)
La Legge del 7 dicembre 2000 nr. 397, introducendo il Titolo VI bis del Libro V nel Codice di Procedura Penale, ha decisamente potenziato i poteri del difensore nella ricerca diretta della prova, nel quadro di un sostanziale e progressivo processo di equiparazione tra accusa e difesa.
È stato così introdotto uno “statuto” organico delle investigazioni difensive, che consente al difensore di attivarsi sin dalle fasi iniziali del procedimento penale (e, entro certi limiti, anche in via preventiva) per ricercare fonti di prova favorevoli al proprio assistito.
La disciplina in esame conferisce anche al detective privato una nuova dignità professionale, giacché gli riconosce espressamente un ruolo centrale nell’ambito delle indagini difensive (vd. Art. 391 bis c.p.p.).
In altre parole, nello stabilire che il difensore può delegare all’investigatore privato, debitamente autorizzato, lo svolgimento materiale delle indagini, il legislatore ha elevato il secondo al rango di indispensabile ausiliario del primo, nella fondamentale e delicatissima attività del difendersi provando.
Per poter essere di supporto al difensore nella ricerca di elementi favorevoli al proprio assistito, l’investigatore privato deve essere, innanzitutto, autorizzato, ovverosia munito di una personale ed esclusiva Licenza di Polizia, rilasciata dal Prefetto competente per territorio.
Il conferimento di incarico può avere ad oggetto la ricerca di testimoni, prove documentali, verifica di alibi e raccolta di ogni altro elemento utile alle indagini difensive (ad es. effettuazioni di sopralluoghi): attività da svolgersi, da parte del professionista designato, nell’osservanza del mandato conferito, nonché delle disposizioni del Codice di Procedura Penale e del T.U. sulla privacy D.Lgs 196/03.
Il difensore può, altresì, delegare all’investigatore privato abilitato la raccolta di informazioni orali da parte di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa.
Una volta svolta l’attività investigativa nel rispetto della disciplinata normata, le informazioni così acquisite assumono la stessa dignità probatoria di quelle raccolte dall’accusa e vanno a comporre il fascicolo del difensore di cui all’Art. 391 octies c.p.p.; tale fascicolo, nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, potrà essere presentato direttamente al Giudice in vista dell’adozione di una decisione riguardante l’interessato, ovvero potrà essere depositato presso l’ufficio del P.M. procedente al fine di veicolare, nel procedimento penale in corso, gli elementi di prova a favore della persona sottoposta ad indagini.
La normativa vigente, dunque, nel fare dell’investigatore privato la longa manus del difensore, legittimato ad assumere in proprio le testimonianze e le altre prove a discarico, conferisce a detta figura una nuova veste professionale, implicante, per un verso, un significativo ampliamento delle proprie potenzialità operative, per altro verso, l’assunzione di importanti responsabilità professionali e deontologiche.